Subappalto: cosa succede in caso di errata o mancata dichiarazione?

L'esclusione dell'OE dalla procedura è ammissibile solo se l'impresa non dimostri di possedere in proprio i requisiti per l'esecuzione dell'affidamento

di Redazione tecnica - 17/03/2025

La mancata dichiarazione di subappalto in fase di esecuzione dei lavori, laddove l’OE sia comunque in possesso dei requisiti richiesti, non può comportare l’esclusione dalla gara, quanto solo l’eventuale divieto di ricorrere all’impresa non indicata.

Questo perché dichiarazioni carenti o erronee di subappalto possono soltanto determinare l’impossibilità di ricorrervi in fase di esecuzione e non anche l’estromissione del concorrente, qualora questo risulti comunque in possesso dei requisiti di partecipazione.

Mancata o errata indicazione subappalto: no all'esclusione dell'OE

A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 10 marzo 2025, n. 1959, accogliendo il ricorso di un OE, che si era visto annullare dal TAR l’aggiudicazione di un appalto di lavori in quanto:

  • alcune importanti attività della commessa sarebbero state affidate a una società di ingegneria esterna;
  • tra le due imprese non sussisteva alcuna relazione giuridica di collaborazione tipo raggruppamento societario, avvalimento, subappalto o prestazione di opera professionale;
  • di qui la qualificazione in termini sostanziali, di tale medesimo rapporto, alla stregua di subappalto;
  • di qui ancora la violazione delle norme in tema di subappalto (art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, ratione temporis applicabile), atteso che la società non sarebbe stata espressamente indicata quale soggetto affidatario, per l’appunto in subappalto, delle attività sopra evidenziate;
  • né si sarebbe potuta applicare l’esimente di cui all’art. 105, comma 3, dello stesso codice dei contratti trattandosi nel caso di specie di soggetto imprenditoriale e non di meri liberi professionisti. Venivano infine espressamente assorbiti i restanti motivi di ricorso.

Da qui l’appello per errata interpretazione dell’art. 105 del d.Lgs. n. 50/2016, in particolare laddove è stato affermato che l’offerta dell’appellante non sarebbe stata rispettosa della disciplina che regola il subappalto.

In questi casi, infatti, carenti od erronee dichiarazioni di subappalto potrebbero soltanto determinare l’impossibilità di ricorrervi in fase di esecuzione e non anche l’estromissione del concorrente ove quest’ultimo risulti comunque in possesso di taluni requisiti di partecipazione. In ogni caso l’impresa sarebbe stata indicata soltanto in funzione di mero supporto alla progettazione relativa alle attività di demolizione.

 

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