Subappalto e opere scorporabili sotto il 10%: quando è possibile?
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) chiarisce la distinzione tra fase progettuale, fase di gara e fase esecutiva, in termini di qualificazione e subappalto.
È possibile subappaltare opere appartenenti a una categoria specialistica non indicata in fase di gara? Se un’impresa si è qualificata solo per la categoria prevalente, può comunque affidare a terzi una lavorazione rientrante in una diversa SOA? E in fase di certificazione di esecuzione lavori (CEL), è corretto far emergere categorie non dichiarate inizialmente, modificando di fatto la qualificazione dell’appaltatore?
Subappalto e opere scorporabili sotto il 10%: interviene il MIT
Domande molto interessanti, soprattutto per le imprese e le stazioni appaltanti, che si trovano spesso a gestire situazioni di incertezza tra ciò che è stato previsto in gara e ciò che accade in fase di esecuzione. A chiarire questi aspetti è il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che con il parere n. 3214 del 27 febbraio 2025 ha ribadito un principio chiave: la qualificazione delle imprese deve essere coerente in tutte le fasi dell’appalto, dalla gara fino al certificato di esecuzione lavori.
Nel dettaglio, al MIT viene posto il seguente quesito:
“Un contratto di appalto di lavori, è stato aggiudicato considerando una categoria prevalente ed unica (es. OG3) e non sono state indicate categorie SIOS (es. OS21) pur presenti nei lavori, in quanto di importo minore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto che, dunque, sono confluite nella categoria prevalente. Si chiede se sia corretto autorizzare un subappalto di tali lavorazioni scorporabili (effettivamente presenti nei lavori ma non esplicitate come tali in sede di gara ai fini della qualificazione), ad imprese qualificate nella cat. OS21, con incidenza di tale subappalto sulla quota subappaltabile della categoria OG3. Si ritiene che diversamente operando, ossia pretendendo che la lavorazione sia eseguita da impresa in possesso della categoria OG3 (unica categoria), verrebbe meno la logica della qualificazione e della corrispondenza tra la lavorazione e l'esecutore qualificato per realizzarla. In caso affermativo, si chiede anche se sia corretto emettere il CEL in cat. OS21”.
Tema sul quale occorre prendere come riferimento l’allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) relativo al “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”.
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