Subappalto e opere scorporabili sotto il 10%: quando è possibile?
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) chiarisce la distinzione tra fase progettuale, fase di gara e fase esecutiva, in termini di qualificazione e subappalto.
La risposta del MIT
Secondo il Supporto Giuridico del MIT, la qualificazione segue un principio di coerenza tra le diverse fasi dell’appalto. In particolare:
- nella fase progettuale, il progettista deve indicare tutte le lavorazioni con le rispettive categorie SOA, indipendentemente dal loro importo (superiore o inferiore al 10%);
- nella fase di gara, se un’opera specialistica ha un’incidenza inferiore al 10% dell’importo complessivo, può essere inglobata nella categoria prevalente ai fini della qualificazione;
- nella fase esecutiva, la qualificazione segue quanto indicato nella fase di gara: se in sede di gara è stata prevista solo la OG3, allora anche in fase di esecuzione non possono emergere altre categorie.
In conclusione, il Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) deve rispecchiare fedelmente la qualificazione dichiarata in fase di gara e non può riportare categorie diverse da quelle già individuate.
Nel caso oggetto del parere, dunque, il MIT ha chiarito che se in gara è stata dichiarata solo OG3, non è possibile evidenziare successivamente la categoria OS21 in fase di esecuzione o nel CEL.
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