Subappalto e opere scorporabili sotto il 10%: quando è possibile?
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) chiarisce la distinzione tra fase progettuale, fase di gara e fase esecutiva, in termini di qualificazione e subappalto.
Conclusioni
Il nuovo parere del MIT definisce un principio fondamentale della qualificazione delle imprese negli appalti pubblici, per quanto riguarda le categorie SOA e il subappalto.
In particolare:
- il progettista, partendo dal computo metrico estimativo, deve indicare tutte le lavorazioni con corrispondente categoria SOA;
- se alcune lavorazioni sono di importo inferiore al 10%, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara verranno ricomprese nella categoria prevalente;
- tali categorie di importo inferiore al 10% restano valide, in sede di esecuzione, per la qualificazione in sede di esecuzione, per esempio in caso di subappalto;
- quando si arriva alla fase esecutiva, se l’appaltatore non è in grado di realizzare direttamente le lavorazioni specialistiche che erano state inglobate nella prevalente (es. OS21 dentro OG3), può ricorrere al subappalto, affidandole a un'impresa qualificata nella categoria specialistica.
In sintesi:
- fase di progettazione: il progettista deve indicare tutte le categorie delle lavorazioni presenti nel CME;
- fase di gara: se una categoria specialistica ha un valore inferiore al 10%, può essere assorbita dalla prevalente e non serve una qualificazione specifica;
- fase di esecuzione: quelle stesse lavorazioni mantengono la loro natura e, se l’appaltatore non è qualificato per eseguirle, può ricorrere al subappalto a un’impresa qualificata in quella categoria.
Rischio da evitare: Se in gara una categoria specialistica non è stata dichiarata come scorporabile e l’appaltatore non è qualificato per eseguirla, la stazione appaltante potrebbe contestare il subappalto o negarlo. È quindi fondamentale definire correttamente la qualificazione in fase di gara per evitare problemi in fase di esecuzione.
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