Subappalto, qualificazione imprese, appalto integrato: FINCO sulla revisione del Codice Appalti

Diverse le criticità rilevate e le proposte di modifica al d.Lgs. n. 36/2023 presentate dalla Federazione. Vediamo nel dettaglio quelle più significative

di Redazione tecnica - 29/07/2024

Subappalto

Secondo FINCO, spicca un disallineamento sostanziale tra l’art. 119 c. 20 del Codice e l’Allegato II.12 art. 23, c. 1, lettera b) punto 2, generando rilevanti criticità al sistema di qualificazione degli operatori economici. Il citato Allegato consente all’appaltatore di qualificarsi con i lavori subappaltati, cosa che l’art. 119, comma 20 del Codice vieta, essendo priva di logica, contraria all’ottima allocazione delle risorse pubbliche e pericolosa ai fini della sicurezza in cantiere, la possibilità di utilizzare i lavori svolti da altri per qualificarsi in una attività che non si è in grado di svolgere.

Questi gli emendamenti proposti:

Art. 119, comma 20

 Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto, che può essere usato per la sola qualificazione dei subappaltatori / degli esecutori. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.>>

Allegato II.12 art. 23, comma 1, lettera b) punto 2

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili. al solo fine di incrementare la cifra di affari complessiva ma non per qualificarsi nelle singole categorie scorporabili >>.

Modifiche sostanziali al subappalto

Per FINCO l’art. 119 sul subappalto necessiti di una serie di integrazioni, in particolare ai commi 1 e 11. In particolare bisogna:

  • assimilare le SIOS alla categoria prevalente;
  • avere un contratto di subappalto tipo;
  • chiarire meglio alcuni passaggi relativi al pagamento diretto di subappaltatori e subcontraenti, anche garantendo che l’inadempimento dell’appaltatore decorra già dal mancato rispetto del tempo di pagamento concordato con il subappaltatore.

Ecco quindi le proposte al riguardo.

Articolo 119, comma 1

<< 1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, alle lavorazioni di cui all’articolo 104, comma 11 e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. Al subappaltatore non possono essere imposti obblighi e oneri ulteriori rispetto a quelli che gravano sull’appaltatore nei rapporti con la stazione appaltante >>.

<< 11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento inesatto adempimento da parte dell'appaltatore pur se non accertato giudizialmente;

c) su richiesta del subappaltatore o del subcontraente e se la natura del contratto lo consente  se il contratto non lo esclude espressamente.

I pagamenti effettuati ai sensi del presente articolo si considerano rientranti nell’ipotesi di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.s.m.m.i.i  e, in quanto tali, non soggetti a revocatoria fallimentare.>>

© Riproduzione riservata