Subappalto, qualificazione imprese, appalto integrato: FINCO sulla revisione del Codice Appalti

Diverse le criticità rilevate e le proposte di modifica al d.Lgs. n. 36/2023 presentate dalla Federazione. Vediamo nel dettaglio quelle più significative

di Redazione tecnica - 29/07/2024

Applicazione CCNL e categorie di lavorazioni

Il concetto della maggiore rappresentatività delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori non è un elemento certo ed inequivocabile, soprattutto nel settore dei lavori pubblici; pertanto non è sempre semplice per le stazioni appaltanti individuare quale sia il contratto cui fare riferimento.

Per questo motivo, FINCO chiede di inserire all’art. 11 c. 1 e similmente all’art. 57 c.1 e 102 c.1, un riferimento alle attività generali (OG) e speciali (OS) nel caso dei lavori, per capire quali sono i contratti da prendere a riferimento.

Articolo 11, comma 1

<< 1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente rispettivamente più rappresentative sul piano nazionale  e, per quanto riguarda il settore dei lavori, con riferimento alle attività generali (OG) ed a quelle specialistiche (OS)  e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente >>

Articolo 57, comma 1

<< 1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e, laddove esistenti, territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente rispettivamente più rappresentative sul piano nazionale e, per quanto riguarda il settore dei lavori, con riferimento alle attività generali (OG) ed a quelle specialistiche (OS)  e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative che anche per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore siano applicati contratti collettivi nazionali e, laddove esistenti territoriali, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro rispettivamente più rappresentative sul piano nazionale, e per quanto riguarda il settore dei lavori con riferimento alle attività generali (OG) ed a quelle specialistiche (OS), e contro il lavoro irregolare” >>.

Articolo 102, comma 1, lettera b)

<< 1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e, laddove esistenti, territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente rispettivamente più rappresentative sul piano nazionale e, per quanto riguarda il settore dei lavori, con riferimento alle attività generali (OG) ed a quelle specialistiche (OS)  e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;

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