Subappalto, qualificazione imprese, appalto integrato: FINCO sulla revisione del Codice Appalti
Diverse le criticità rilevate e le proposte di modifica al d.Lgs. n. 36/2023 presentate dalla Federazione. Vediamo nel dettaglio quelle più significative
Applicazione CCNL e categorie di lavorazioni
Il concetto della maggiore rappresentatività delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori non è un elemento certo ed inequivocabile, soprattutto nel settore dei lavori pubblici; pertanto non è sempre semplice per le stazioni appaltanti individuare quale sia il contratto cui fare riferimento.
Per questo motivo, FINCO chiede di inserire all’art. 11 c. 1 e similmente all’art. 57 c.1 e 102 c.1, un riferimento alle attività generali (OG) e speciali (OS) nel caso dei lavori, per capire quali sono i contratti da prendere a riferimento.
Articolo 11, comma 1
<< 1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e
forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di
lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente rispettivamente più
rappresentative sul piano nazionale e, per
quanto riguarda il settore dei lavori, con riferimento alle
attività generali (OG) ed a quelle specialistiche
(OS) e quello il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l’attività oggetto
dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in
maniera prevalente >>
Articolo 57, comma 1
<< 1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di
lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e
per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli
inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare
ove riguardi il settore dei beni culturali e del
paesaggio, e nel rispetto dei principi
dell’Unione europea, devono contenere specifiche
clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti
necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le
pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione
lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la
stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché
l'applicazione dei contratti collettivi nazionali
e, laddove esistenti, territoriali di
settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o
della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera
prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di
lavoro comparativamente rispettivamente più
rappresentative sul piano nazionale e, per quanto
riguarda il settore dei lavori, con riferimento alle attività
generali (OG) ed a quelle specialistiche (OS) e
di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della
concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché
a garantire le stesse tutele economiche e
normative che anche per i lavoratori in
subappalto rispetto ai dipendenti
dell'appaltatore siano applicati contratti collettivi
nazionali e, laddove esistenti territoriali, stipulati dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro rispettivamente
più rappresentative sul piano nazionale, e per quanto riguarda il
settore dei lavori con riferimento alle attività generali (OG) ed a
quelle specialistiche (OS), e contro il lavoro
irregolare” >>.
Articolo 102, comma 1, lettera b)
<< 1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:
a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b) garantire
l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e,
laddove esistenti, territoriali di settore, tenendo
conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da
eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente rispettivamente più
rappresentative sul piano nazionale e, per quanto
riguarda il settore dei lavori, con riferimento alle attività
generali (OG) ed a quelle specialistiche (OS) e
di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso
con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta
dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le
stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto
rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro
irregolare;
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