Subappalto, qualificazione imprese, appalto integrato: FINCO sulla revisione del Codice Appalti
Diverse le criticità rilevate e le proposte di modifica al d.Lgs. n. 36/2023 presentate dalla Federazione. Vediamo nel dettaglio quelle più significative
Direttore tecnico: le figure professionali previste
Tra i disallineamenti testuali, FINCO segnala che l’Allegato II.12 all’art.25, non prevede tra le possibili figure professionali che possono ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico, quella del laureato in geologia, assenza particolarmente significativa nel caso di qualificazione nelle categorie di lavori che si espletano nel sottosuolo come quelli della OS20B (indagini geognostiche) e della OS21 (opere strutturali speciali). Anche per le classifiche pari o superiori alla IV, si chiede l’allineamento con l’art 41, comma 1 del D.P.R. n. 328/2001 che consente al geologo lo svolgimento di attività afferenti a queste specializzazioni, come prima possibile vigenti il DPR 34/2000 e il DPR 207/2010.
Ecco quindi la proposta emendativa:
All’articolo 25, comma 2 dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici:
<< 2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, in geologia o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o in geologia o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.”
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