Subappalto, qualificazione imprese, appalto integrato: FINCO sulla revisione del Codice Appalti
Diverse le criticità rilevate e le proposte di modifica al d.Lgs. n. 36/2023 presentate dalla Federazione. Vediamo nel dettaglio quelle più significative
Appalto integrato
In riferimento all’art. 44 del Codice, FINCO ricorda che in passato l’applicazione dell’appalto integrato ha generato notevoli storture non solo nell’ambito del meccanismo stesso, ma anche a livello di scostamento nell’impatto economico di spesa nella realizzazione dell’opera; se si comprende che la previsione sia legata all’obiettivo di velocizzare la conclusione dell’opera, allo stesso tempo è necessario evitare i rischi connessi alla mancanza di trasparenza e al limitato controllo sui costi.
Non solo: bisogna anche evitare l’utilizzo dell’appalto integrato per aggirare la doverosa indicazione delle categorie di lavorazione all’interno dell’appalto, facendo, per esempio, passare per servizi alcune tipologie di lavori.
Da qui la modifica sostanziale dell'art. 44 con la seguente proposta emendativa:
<< 1. Negli appalti di
lavori complessi, con la decisione di
contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se
qualificati, può possono stabilire
che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità
tecnico-economica approvato. In tal caso tra le
categorie SOA elencate nel bando vanno ricomprese anche quelle
propedeutiche alla redazione del Progetto esecutivo. Tale
facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere
di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo
14, comma 1, lettera a), e, indipendentemente dal loro importo, per
le opere di manutenzione>>.
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