Subappalto, qualificazione imprese, appalto integrato: FINCO sulla revisione del Codice Appalti

Diverse le criticità rilevate e le proposte di modifica al d.Lgs. n. 36/2023 presentate dalla Federazione. Vediamo nel dettaglio quelle più significative

di Redazione tecnica - 29/07/2024

Appalto integrato

In riferimento all’art. 44 del Codice, FINCO ricorda che in passato l’applicazione dell’appalto integrato ha generato notevoli storture non solo nell’ambito del meccanismo stesso, ma anche a livello di scostamento nell’impatto economico di spesa nella realizzazione dell’opera; se si comprende che la previsione sia legata all’obiettivo di velocizzare la conclusione dell’opera, allo stesso tempo è necessario evitare i rischi connessi alla mancanza di trasparenza e al limitato controllo sui costi.

Non solo: bisogna anche evitare l’utilizzo dell’appalto integrato per aggirare la doverosa indicazione delle categorie di lavorazione all’interno dell’appalto, facendo, per esempio, passare per servizi alcune tipologie di lavori.

Da qui la modifica sostanziale dell'art. 44 con la seguente proposta emendativa:

<< 1. Negli appalti di lavori complessi, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può possono stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. In tal caso tra le categorie SOA elencate nel bando vanno ricomprese anche quelle propedeutiche alla redazione del Progetto esecutivo. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), e, indipendentemente dal loro importo, per le opere di manutenzione>>.

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