Subappalto, qualificazione imprese, appalto integrato: FINCO sulla revisione del Codice Appalti
Diverse le criticità rilevate e le proposte di modifica al d.Lgs. n. 36/2023 presentate dalla Federazione. Vediamo nel dettaglio quelle più significative
Disciplina sui RTI
Infine FINCO concorda con il principio secondo cui subappaltatori e fornitori debbono essere garantiti nel caso in cui si verifichino inadempimenti nei loro confronti.
Tuttavia la mancanza nel Codice di una disciplina puntuale dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa Orizzontali e, soprattutto, Verticali crea problemi. Nei RTI verticali, non essendoci rapporti tra le imprese in raggruppamento e i diversi fornitori, non ci può essere solidarietà.
Inoltre ci vuole un migliore coordinamento delle disposizioni indicate nell’articolo 68, comma 9 con le previsioni dell’articolo 31 dell’Allegato II.12 a garanzia di subappaltatori o fornitori in caso di società di esecuzione costituita a valle del RTI.
Ecco quindi la proposta di modifica.
Articolo 68, comma 9
<< 9. L'offerta degli operatori economici
raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei
confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli
assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e
forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del
mandatario. Nell’ipotesi di cui al comma
4, lettera a), la responsabilità solidale di cui al primo periodo
concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono
trasformati. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell’ipotesi
in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio
come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l’aggiudicazione
costituiscono tra loro una società anche consortile, ai
sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice
civile a norma dell’art. 31 dell’allegato
II.12, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei
lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre
con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data
dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante
e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro
delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò
costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e
senza necessità di autorizzazione o di approvazione,
nell’esecuzione totale o parziale del contratto.>>.
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