Subappalto, qualificazione imprese, appalto integrato: FINCO sulla revisione del Codice Appalti

Diverse le criticità rilevate e le proposte di modifica al d.Lgs. n. 36/2023 presentate dalla Federazione. Vediamo nel dettaglio quelle più significative

di Redazione tecnica - 29/07/2024

Disciplina sui RTI

Infine FINCO concorda con il principio secondo cui subappaltatori e fornitori debbono essere garantiti nel caso in cui si verifichino inadempimenti nei loro confronti.

Tuttavia la mancanza nel Codice di una disciplina puntuale dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa Orizzontali e, soprattutto, Verticali crea problemi. Nei RTI verticali, non essendoci rapporti tra le imprese in raggruppamento e i diversi fornitori, non ci può essere solidarietà.

Inoltre ci vuole un migliore coordinamento delle disposizioni indicate nell’articolo 68, comma 9 con le previsioni dell’articolo 31 dell’Allegato II.12 a garanzia di subappaltatori o fornitori in caso di società di esecuzione costituita a valle del RTI.

Ecco quindi la proposta di modifica.

Articolo 68, comma 9

<< 9. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.   Nell’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell’ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l’aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile a norma dell’art. 31 dell’allegato II.12, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto.>>.

 

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