Super-sismabonus e comunicazione al PNCS: un pasticcio che durerà anche nel 2025
La scadenza del 31 ottobre impone di risolvere il problema dei tecnici che, per qualche motivo, non sono più disponibili. Ma l’adempimento sarà necessario anche dopo tale data
Può un tecnico terzo effettuare la comunicazione?
Una volta tentato di chiamare a rapporto GC e professionisti, non è detto che questi rispondano positivamente. Come accennato, infatti, i loro “doveri” nei confronti del condominio potrebbero considerarsi esauriti, in base ai contratti sottoscritti, che magari hanno avuto ad oggetto unicamente lo svolgersi della pratica Superbonus già conclusa.
In tal caso, la situazione si fa complessa, poiché non è chiaro se all’obbligo di comunicazione dei dati al PNCS possano provvedere soggetti (comunque qualificati) diversi.
In linea teorica, infatti, la comunicazione dovrebbe essere redatta dal progettista e dal Direttore dei lavori che si sono occupati personalmente dell’intervento agevolato, ciascuno dei quali dovrebbe accedere con il proprio Spid all’interno del Portale. Tuttavia, qualora i tecnici direttamente interessati non fossero disponibili, come extrema ratio, si ritiene che anche un altro incaricato possa eseguire la comunicazione dei dati al PNCS, in quanto in base al DL 39/2024 (che ha imposto l’obbligo, poi dettagliato dal punto di vista operativo dal DPCM 17 settembre) a mettere in atto l’adempimento devono essere “i soggetti” che hanno presentato la CILAS, vale a dire i committenti dei lavori, beneficiari del Superbonus.
Le asseverazioni, dunque, dovranno certamente essere firmate dal progettista e dal Direttore dei lavori che hanno seguito gli interventi antisismici, ma i committenti, essendo i soggetti tenuti all’adempimento, potrebbero ben avere la libertà di incaricare tecnici diversi dello svolgimento pratico della comunicazione sul Portale.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it
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