Superbonus in 10 anni: in quali casi?
Nella formulazione del maxi-emendamento presentato dal Governo al ddl di conversione del D.L. n. 39/2024 è stato previsto un doppio binario per le detrazioni fiscali
La ripartizione in 6 anni
Relativamente ai crediti maturati per superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus acquistati da banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.
Tale nuova disposizione, però, non si applica ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024.
Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità di attuazione della presente disposizione e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione.
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