Superbonus 110% e D.L. n. 212/2023: serve completare i lavori!
In audizione in Commissione Finanze, il Cresme evidenzia le criticità connesse alle attuali misure previste all’interno del Decreto Legge n. 212/2023 (Decreto Superbonus)
Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025
Altro aspetto riguarda l’obbligo di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale per chi utilizza ancora il superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025. Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell’art. 119, comma 8-ter del Decreto Rilancio:
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.
L’art. 2, comma 2, del D.L. n. 212/2024, per questa tipologia di intervento e in relazione alle spese sostenute per interventi avviati dal 30 dicembre 2023, obbliga alla stipula di un contratto assicurativo contro danni da calamità naturali. Secondo il Cresme sarebbero obbligati all’assicurazione quegli immobili che:
- rientrano nei crateri sismici recenti (dal sisma nell’aquilano in poi) e che hanno le medesime probabilità di subire un altro evento sismico di una quota estesa del suolo nazionale (in particolare nelle zone 1 e 2, vedi tabella e mappa);
- hanno effettuato interventi di consolidamento statico e/o rinforzo strutturale e pertanto dovrebbero essere meno soggetti a danni causati da eventi sismici.
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