Superbonus 110%: ecco chi può utilizzarlo fino al 2025
Il 31 dicembre 2023 è terminata l’epoca del superbonus 110% per i principali soggetti beneficiari ma non per tutti. Vediamo chi può ancora utilizzarlo fino al 2025
È davvero terminata l’epopea del superbonus 110%? L’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha fissato al 31 dicembre 2023 la deadline per utilizzare questa detrazione con aliquota al 90/110% per i principali soggetti beneficiari, ma non per tutti.
In questo approfondimento proveremo a definire nel dettaglio le disposizioni normative previste per il superbonus, i soggetti beneficiari, l’orizzonte temporale di utilizzo e le aliquote a disposizione.
Superbonus: i soggetti beneficiari
Diversamente dagli altri bonus edilizi, il legislatore ha circoscritto l’ambito soggettivo per l’applicazione della detrazione fiscale prevista all’art. 119 del Decreto Rilancio. In particolare, il comma 9 del richiamato articolo, consente l’utilizzo del superbonus per gli interventi effettuati:
- a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale;
- c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP);
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- d-bis) dagli enti del terzo settore (Onlus, OdV e APS);
- e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Superbonus: orizzonte temporale e aliquota
Definito l’ambito soggettivo, più complicata è la determinazione dell’orizzonte temporale per l’utilizzo del bonus, sul quale occorre prendere come riferimento il Decreto Rilancio e tutte le modifiche normative arrivate nel corso di questi anni, ovvero:
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
- il Decreto-Legge 21 giugno 2022 n. 73 (Decreto Semplificazioni fiscali), convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater) convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023);
- il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 (Decreto Asset) convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, è necessario prendere in considerazione i commi 8-bis e 8-ter, art. 119 del Decreto Rilancio, dai quali si possono desumere le seguenti informazioni, suddivise per soggetto beneficiario.
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