Superbonus 110%: ecco chi può utilizzarlo fino al 2025
Il 31 dicembre 2023 è terminata l’epoca del superbonus 110% per i principali soggetti beneficiari ma non per tutti. Vediamo chi può ancora utilizzarlo fino al 2025
Chi può utilizzare ancora il superbonus 110%: gli enti del terzo settore
Esistono ancora delle possibilità per l’utilizzo del superbonus con aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2025. In particolare, l’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del Decreto Rilancio ha previsto per gli enti del terzo settore (Onlus, OdV e APS) lo stesso decalage di aliquota dei condomini.
Anche i soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis) potranno utilizzare il superbonus:
- dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 potranno essere detratte con aliquota al 70%;
- dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 potranno essere detratte con aliquota al 65%.
Per gli enti del terzo settore, però, occorre anche considerare il comma 8-ter, secondo periodo, e il comma 10-bis, art. 119 del Decreto Rilancio. Con il comma 8-ter è stato previsto che fermo restando i requisiti di cui al comma 10-bis, per gli interventi realizzati dai soggetti di cui alla lettera d-bis), art. 119, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%.
In particolare, potranno accedere al bonus 110% fino al 31 dicembre 2025 gli Enti del terzo settore che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Sugli enti del terzo settore l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti tra cui:
- la circolare 8 febbraio 2023, n. 3/E ad oggetto “Comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77”;
- la circolare 13 giugno 2023, n. 13/E ad oggetto “Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11”;
- la risposta n. 2 dell’8 gennaio 2023 ad oggetto “Superbonus - applicazione della peculiare modalità di calcolo prevista dall'articolo 119, comma 10-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) per le ONLUS, Odv e APS”.
Nei diversi chiarimenti, il Fisco ha confermato che:
- il rispetto del primo requisito (“svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali…”) è soddisfatto anche qualora le prestazioni non vengano svolte congiuntamente come nel caso, ad esempio, di una ONLUS, una OdV o una APS che svolge solo attività “assistenziali” (tesi confermata anche dal fatto che il secondo requisito inserisce tra gli immobili oggetto degli interventi agevolabili anche quelli di categoria catastale B/1, adibiti a “collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme”);
- il secondo requisito (la titolarità dell’immobile) è rispettato dal possesso di un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio. Secondo il Fisco, il rispetto della condizione rappresentata dal titolo di possesso dell'immobile, non si realizza nel caso in cui l’ente sia detentore di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie (conclusioni applicabili con riferimento ad ogni altra tipologia di titolo diverso da quelli indicati espressamente dalla norma).
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