Superbonus 110%: ecco chi può utilizzarlo fino al 2025
Il 31 dicembre 2023 è terminata l’epoca del superbonus 110% per i principali soggetti beneficiari ma non per tutti. Vediamo chi può ancora utilizzarlo fino al 2025
Chi può utilizzare ancora il superbonus 110%: i territori terremotati
Altra deroga al decalage di aliquota è contenuta al comma 8-ter, art. 119, del Decreto Rilancio, secondo il quale “Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento”.
Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate ha fornito la sua guida fiscale “Ricostruzione Post Sisma Italia Centrale e Superbonus 110% - ed. Ottobre 2023” oltre che diversi chiarimenti tra i quali ricordiamo:
- la risoluzione 23 aprile 2021, n. 28/E;
- la risoluzione n. 8/E/2022
- la risposta n. 222/2023;
- la risposta n. 4/2024.
Alla luce dei chiarimenti arrivati in questi anni, si può arrivare a delle conclusioni. In questi territori il superbonus è applicabile alle spese sostenute per gli interventi ammessi per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. Detti contributi sono esclusi nei casi in cui:
- il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;
- il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).
Quindi, il superbonus è utilizzabile per interventi di ricostruzione di edifici che risultino “inagibili” a causa di eventi sismici verificatesi, a far data del 1° aprile 2009, nei Comuni dei territori dove si stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali sia stato erogato anche il relativo contributo.
Ciò significa che il requisito di “inagibilità” risulta essere imprescindibile per l’utilizzo del superbonus al 110% su questi territori.
Ricordiamo, infine, che ai sensi dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 111/2020:
- il Superbonus e ogni altro incentivo fiscale spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
- il Superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito;
- è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per accedere al Superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione post sisma, ferma restando, nell’ambito del computo metrico e del conseguente quadro tecnico economico, la necessità di indicare distintamente le spese ammesse al contributo e quelle eccedenti, ammesse al Superbonus;
- con riferimento agli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per i quali si intende fruire del Superbonus ai sensi dell’articolo 119, commi 1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto Rilancio, il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei mesi. In caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico dell’edificio che rientrino nel Superbonus ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 119, il termine di esecuzione dei lavori è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi (si veda il capitolo 7) e il miglioramento sismico è valutabile, in questi casi, secondo quanto disposto al § 8.4.2. delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni;
- le disposizioni sopra riportate si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo e anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d’opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione.
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