Superbonus 110% per immobili danneggiati dal sisma: regole, agevolazioni e blocco delle opzioni
In un interessante documento, i commercialisti spiegano a quali condizioni spettano ancora le agevolazioni al 110% e le opzioni alternative per lavori su edifici danneggiati da eventi sismici
In un nuovo documento di ricerca, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) hanno fornito un’analisi dettagliata sulle regole del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025 per gli immobili ubicati nelle zone colpite da eventi sismici.
Il focus principale riguarda l’interazione tra il Superbonus e il contributo per la ricostruzione, la possibilità di continuare a usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito, e le specifiche eccezioni previste per le zone del cratere.
L’ultima parte del documento fornisce una serie di casistiche concrete per guidare i professionisti e i contribuenti nell’applicazione del Superbonus in zone colpite da eventi sismici.
Superbonus 110% per i territori colpiti da eventi sismici: il quadro aggiornato
Dopo una breve premessa, il documento è così articolato:
- SPETTANZA DELLA DETRAZIONE AL 110% SINO AL 31 DICEMBRE 2025
- Ambito di applicazione
- Applicazione del superbonus sulle spese eccedenti il contributo per la ricostruzione
- Rinuncia al contributo per la ricostruzione a favore del superbonus “rafforzato”
- FRUIZIONE MEDIANTE SCONTO O CESSIONE SINO AL 31 DICEMBRE 2025
- Opzioni esercitabili post 29 marzo 2024 in base a norma transitoria
- Opzioni esercitabili post 29 marzo 2024 in base a norma derogatoria
- Varianti post 29 marzo 2024 che incidono sull’ammontare dei lavori
- ALBERO DELLE CASISTICHE
- Richiesta di contributo entro il 29 marzo 2024, senza rinuncia
- Richiesta di contributo e rinuncia entrambe entro il 29 marzo 2024
- Richiesta di contributo entro il 29 marzo 2024 e rinuncia dopo il 29 marzo 2024
- Richiesta di contributo dopo il 29 marzo 2024, senza rinuncia
- Richiesta di contributo e rinuncia entrambe dopo il 29 marzo 2024
La disciplina applicabile agli immobili situati nelle zone colpite da terremoti dal 1° aprile 2009, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, è stata oggetto di diversi interventi normativi, che ne hanno modificato il perimetro e le condizioni di applicazione.
Ad oggi, la detrazione fiscale nella misura originaria del 110% si applica esclusivamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ma solo se l'immobile ha subito danni diretti dal sisma, circostanza che deve essere comprovata attraverso la scheda AeDES o un documento equivalente.
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