Superbonus 2024-2025: tutto quello che devi sapere
Guida all’utilizzo delle detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per condomini ed edifici da 2 a 4 unità immobiliari monoproprietario
Il procedimento edilizio
Per gli interventi di superbonus che non prevedono la demolizione e ricostruzione integrale dell’edificio, il Decreto Rilancio ha previsto un particolare regime amministrativo-edilizio. In particolare, questi interventi devono essere avviati a seguito di presentazione della CILA-Superbonus.
Benché nella CILA-Superbonus non è necessario attestare lo stato legittimo dell’immobile, occorre ricordare che, come per qualsiasi intervento, anche per il superbonus è assolutamente indispensabile la verifica di conformità edilizia e urbanistica. Come ormai hanno chiarito diversi TAR, la CILAS presentata su un immobile che presenta degli abusi edilizi risulta “irricevibile” per il Comune con il conseguente mancato accesso al superbonus.
Questo perché, benché tra le cause di decadenza dal superbonus non vi sia più la presenza di abusi edilizi (è stata prevista una deroga all’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001, Testo Unico Edilizia), il bonus decade per:
- mancata presentazione della CILAS;
- interventi realizzati in difformità dalla CILAS;
- assenza dell’attestazione dei dati che hanno legittimato la costruzione dell’immobile;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni del rispetto dei requisiti minimi.
Considerato che la presenza di abusi rende la CILAS irricevibile, si rientra nella casistica del primo punto (mancata presentazione della CILAS) con conseguente perdita dell’agevolazione.
Cartello di cantiere
Per gli interventi di superbonus è obbligatoria l’esposizione di un particolare cartello di cantiere che deve indicare la seguente dicitura: «Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici».
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