Superbonus 70% e condomini: le regole edilizie da non dimenticare
La giurisprudenza dei primi anni di applicazione del superbonus 110% ha fornito alcuni punti chiave da tenere a mente per avviare interventi che accedono al bonus nel 2024
Superbonus e DURC
L’art. 28-quater del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter), convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, ha aggiunto all’art. 1 della Legge n. 234/2001 il comma 43-bis che ha previsto che i cantieri di importo superiore a 70.000 euro possono accedere a tutti i principali bonus edilizi (superbonus incluso) solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Il rilascio del visto di conformità (se previsto) sarà soggetto alla verifica che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Da ricordare che tale obbligo è in vigore dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data.
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