Superbonus 70% e condomini: le regole edilizie da non dimenticare
La giurisprudenza dei primi anni di applicazione del superbonus 110% ha fornito alcuni punti chiave da tenere a mente per avviare interventi che accedono al bonus nel 2024
Superbonus e attestazione SOA
Altro aspetto (obbligo) da ricordare è quello di cui all’art. 10-bis del D.L. n. 21/2022. Secondo quanto previsto da questo articolo, l’1 luglio 2023 è scattato l’obbligo di attestazione SOA per le imprese coinvolte in interventi che accedono ai benefici del Superbonus per un importo superiore a 516.000 euro. Un obbligo che ha previsto un periodo transitorio (1 gennaio - 30 giugno 2023) ma che è ormai definitivo a partire dall’1 luglio 2023.
Dall’1 luglio, la qualificazione delle imprese è diventata obbligatoria e i lavori di importo superiore a 516.000 euro che beneficiano del superbonus possono essere affidati solo ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione.
Sull’Attestazione SOAS sono già intervenuti:
- la risposta della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus 20 marzo 2023;
- l'art. 2-ter, comma 1, lettera d) del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38 (leggi approfondimento);
- la circolare n. 10/E del 20 aprile 2023 dell'Agenzia delle Entrate.
Soprattutto con la citata lettera d), comma 1, art. 2-ter del Decreto Cessioni è stato definitivamente chiarito che il limite di 516.000 euro è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto.
Tradotto vuol dire che l’attestazione SOA serve all’impresa appaltatrice nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, ma non serve alle imprese subappaltatrici se le stesse eseguono lavori di importo inferiore a 516.000 euro.
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