Superbonus e Bonus edilizi 2025, scadenze e novità
Il 31 dicembre 2024 sarà l’ultima data utile per fatturare e pagare interventi edilizi utilizzando alcune delle principali detrazioni fiscali. La Legge di Bilancio 2025 ha previsto qualche proroga
Superbonus 2025
Rilevante è la modifica che riguarda il superbonus che probabilmente dovrà essere modificata prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova Legge di Bilancio.
Al momento, infatti, il superbonus 2025 con aliquota al 65% può essere utilizzato solo per interventi realizzati:
- dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Con la legge di Bilancio viene previsto l’inserimento all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, dopo il comma 8-bis.1, del seguente:
«8-bis.2. La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomìni;
- adottata la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomìni;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Sostanzialmente, se dovesse restare così (e le Commissioni al Senato non l'hanno modificata), l’accesso al superbonus 2025 sarà consentito unicamente alle suddette condizioni con il serio rischio che i soggetti che abbiano presentato la CILAS, adottato la delibera assembleare o presentato l’istanza per acquisire il titolo abilitativo, e iniziato i lavori tra il 15 ottobre 2024 e la data di pubblicazione della Legge di Bilancio, resterebbero fuori dall’agevolazione (norma a rischio di incostituzionalità).
Infine, sempre al citato art. 119, dopo il comma 8-quinquies è previsto l’inserimento del seguente comma:
“8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024”.
Una nuova disposizione che prova ancora una volta (e ancora una volta timidamente) a risolvere il problema del blocco della cessione consentendo a chi ha sostenuto spese di superbonus tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2023, di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo.
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