Superbonus, bonus edilizi e cessione del credito: chiarimenti dal MEF sui SAL
Il Ministero specifica quali lavorazioni possono essere inserite nel SAL al fine di raggiungere il 30% che permette l'accesso alle opzioni alternative
La risposta del MEF
Nel rispondere, il sottosegretario al MEF Sandra Savino ha preliminarmente evidenziato che la nozione di SAL di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d) del DM n. 49/2018 è confluita nell’allegato II.14 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) all’articolo 12 comma 1 lettera d), il quale prevede che lo stesso rientra fra i diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori (o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegato), da sottoscriversi contestualmente alla sua compilazione nel rispetto della cronologia di inserimento dei dati.
Lo stato di avanzamento lavori (SAL), è un atto, ricavato dal registro di contabilità, funzionale al pagamento di rate di acconto in favore dell’esecutore, dove vengono riassunte tutte le lavorazioni eseguite dall’inizio dell’appalto fino al momento di emissione.
Il direttore dei lavori, procede quindi, in attuazione della sua funzione di controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione del documento contabile in esame, all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, in modo da potere rilasciare sempre i SAL entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti di competenza del RUP.
Il legislatore è ulteriormente intervenuto con il D.L. n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”), commisurando la revisione dei prezzi ai SAL concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori (art. 26, commi 5-ter, 6-bis, 6-ter, 6-quinquies), intendendo così superare implicitamente, il principio contabile della corrispondenza (e contestualità) fra quanto registrato e quanto effettivamente realizzato e riscontrabile nella realtà del cantiere.
Sulla base di queste disposizioni si conferma che vanno incluse ordinariamente nella nozione di SAL solo le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere.
Si tratta di una tesi che trova conferma nel c.d. “Decreto Asseverazioni” (DM 6 agosto 2020) che nell’Allegato 2, nel disciplinare le asseverazioni del tecnico, fa esclusivo riferimento a lavori «realizzati».
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