Superbonus e bonus edilizi: detrazione in dichiarazione delle spese 2022 e 2023

L’esperto risponde sulle possibilità di integrare il Modello 730/2024 per l’inserimento delle spese relative al superbonus e agli altri bonus edilizi

di Luciano Ficarelli - 01/10/2024

Esempio pratico

Un contribuente ha speso nel 2023 per la riduzione del rischio sismico 20.000 euro e 10.000 euro per l’isolamento termico del suo immobile. La fattura dell’unica impresa emessa e pagata nel 2023 di 30.000 euro comprende anche le spese di ponteggio e gli oneri di sicurezza per un totale di 10.000 euro che non sono distintamente indicate in fattura per tipologia di intervento, a differenza degli interventi che vengono invece indicati separatamente per 15.000 euro di riduzione rischio sismico e 5.000 euro per l’isolamento termico. Il contribuente indica nel rigo E41 € 25.000 e nel rigo E61 € 5.000 pensando che solo questi ultimi sono da attribuire all’isolamento termico. Quando i lavori saranno terminati, il tecnico assevera gli importi di 20.000 euro come interventi realizzati per la riduzione del rischio sismico e 10.000 euro per l’isolamento termico. Il contribuente dovrà, allora, ricorrere alla dichiarazione correttiva o integrativa con effetti diversi se riferiti a superbonus o ad altri bonus edilizi:

  • Superbonus: con la dichiarazione correttiva o integrativa bisognerà indicare gli importi esatti ma nulla cambierà in termini di risultato finale poiché entrambe le spese fruiscono della detrazione del 110% con ripartizione in quattro anni, indipendentemente dagli importi inseriti;
  • Altri bonus edilizi: con la dichiarazione correttiva o integrativa bisognerà indicare gli importi esatti. La correzione comporterà una variazione del risultato finale con un minor credito determinato dalla differenza di quanto detratto con la dichiarazione originaria e quanto risulta dalla dichiarazione correttiva o integrativa. Ipotizzando che si tratti di sismabonus ordinario all’80% e di efficientamento energetico al 65%, nella prima dichiarazione la rata indicata in E41 è di € 4.000,00 (€ 25.000,00 x 80% / 5 rate), mentre la rata indicata in E61 è di € 325,00 (€ 5.000,00 x 65% / 10 rate) per un totale detratto di € 4.325,00. Nella dichiarazione che corregge l’errore si dovranno inserire i seguenti importi: € 3.200,00 in E41 ed € 650,00 in E61 per un totale da detrarre di € 3.850,00. La differenza di € 475,00, se già riscossa, dovrà essere restituita con sanzioni ed interessi.  

In conclusione si può affermare che l’eccesso di colpevolizzazione utilizzato dal governo nei confronti del contribuente che ha utilizzato in buona fede i bonus edilizi non deve scoraggiare gli italiani onesti ad usare tutti gli strumenti fiscali normativamente previsti per recuperare le spese sostenute.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

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