Superbonus e Bonus edilizi: nuovi chiarimenti dal Fisco sulle opzioni alternative
Una nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle possibilità di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito dopo il D.L. n. 39/2024
Opzioni alternative e titolo edilizio
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata iniqua e incompleta: è vero che questa affermazione apre alla possibilità di utilizzo delle opzioni anche a coloro che hanno pagato una fattura alla data del 30 marzo 2024 relativa ad uno qualunque degli interventi ammessi alle agevolazioni; dall’altra parte, però, l’Agenzia sostiene che tutti gli interventi debbano essere indicati nel medesimo titolo abilitativo richiesto.
In pratica, la buona notizia è la seguente: se a seguito di approvazione di interventi edilizi condominiali sia stato richiesto un titolo abilitativo all’avvio dei lavori contenente sia interventi di superbonus che di bonus casa, basta aver sostenuto una spesa per interventi realizzati relativa anche ad uno solo di quelli ivi indicati per applicare le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
La cattiva notizia viene evidenziata dall’iniquità e dall’incompletezza della risposta. L’iniquità si manifesta quando il titolo abilitativo è relativo ad una sola tipologia di interventi (come è il caso della CILAS che riguarda gli interventi indicati nell’art. 119 del D.L. 34/2020) nonostante nello stesso immobile siano svolti, contemporaneamente o, peggio, a fine lavori di quelli superbonus, anche interventi di manutenzione straordinaria agevolati al 50%. L’incompletezza è manifestata dalla mancanza di considerazione per tutti i tipi di abilitazioni agli interventi riferiti a quel cantiere (Cilas, Cila, Permesso di Costruire, Scia, Scia alternativa al PdC).
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