Superbonus e Bonus edilizi: nuovi chiarimenti dal Fisco sulle opzioni alternative

Una nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle possibilità di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito dopo il D.L. n. 39/2024

di Luciano Ficarelli - 24/01/2025

Esempio pratico

Ad esempio, se un condominio ha iniziato i lavori presentando una Cilas e il contratto d’appalto prevede solo interventi di superbonus che vengono realizzati e pagati entro il 30 marzo 2024 e, in corso d’opera, il condominio approva anche altri interventi necessari agevolati con il bonus casa, apre una Cila e gli interventi sono pagati e realizzati dopo il 30 marzo 2024, solo il superbonus può essere oggetto di cessione del credito e sconto in fattura. Nemmeno “l’escamotage” di fare una variante alla Cilas consentirebbe l’utilizzo delle opzioni per i lavori agevolati con il bonus casa poiché, secondo l’indirizzo prevalente e consolidato, non è possibile utilizzare la comunicazione prevista dal comma 13-ter dell’art. 119 D.L. 34/2020 per interventi non previsti dallo stesso articolo se non per quelli in edilizia libera.

Stessa cosa non accade qualora il titolo abilitativo sia un Permesso di Costruire richiesto per tutti gli interventi agevolati (ad esempio, demolizione e ricostruzione, efficientamento energetico e altri interventi di manutenzione straordinaria non connessi alla demo-ricostruzione). In questo caso, è stato sufficiente il pagamento entro il 30 marzo 2024 di una fattura emessa per qualsiasi intervento realizzato incluso nel PdC per “trainare” tutti gli altri interventi nella sfera dell’applicabilità delle opzioni di cui all’art. 121 D.L. 34/2020.

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