Superbonus e Bonus edilizi: nuovi chiarimenti dal Fisco sulle opzioni alternative
Una nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle possibilità di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito dopo il D.L. n. 39/2024
Conclusioni
A parere di chi scrive, sarebbe stato opportuno fare riferimento al cantiere in cui gli interventi sono realizzati per evitare profili di iniquità tra coloro che hanno previsto “altri” lavori prima della richiesta del titolo abilitativo e coloro che hanno avuto la necessità di effettuare gli interventi imprevisti in corso d’opera. Soprattutto nell’ambito del superbonus, molti condomìni si sono affrettati a deliberare interventi previsti dall’art. 119 D.L. 34/2020 per non perdere “l’occasione” del 110% (ricordiamo la corsa contro il tempo per deliberare entro il 24 novembre 2022) senza pensare a quanti altri lavori si potevano contestualmente realizzare, anche non correlati agli interventi superbonus, allo scopo di ridurre i costi per effetto delle economie di scala. È il caso, ad esempio, della pavimentazione del giardino condominiale o la coibentazione della corsia dei box.
Ebbene, in questi casi la mancata indicazione nel titolo edilizio dei lavori extra superbonus chiude la porta alle opzioni di cessione del credito e dello sconto in fattura se i pagamenti e le fatture per quegli interventi realizzati sono successivi al 30 marzo 2024.
Per tali motivi, a parere di chi scrive, sembrerebbe opportuno un ulteriore intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca questo aspetto che crea evidente incertezza e indeterminatezza della norma.
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
https://www.professionistiintegrati.net/
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità
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