Superbonus e bonus edilizi: l’obbligo del CCNL Edilizia
La fruizione dei bonus edilizi è soggetta ad adempimenti di diversa natura, alcuni dei quali necessari e senza i quali la detrazione fiscale decade
Superbonus e bonus edilizi: occhio al CCNL Edilizia
Per accedere ai bonus edilizi, è fondamentale rispettare alcuni adempimenti di natura tecnica previsti dalle norme che hanno messo a punto ogni singola detrazione fiscale, oltre che altri obblighi “burocratici” introdotti dal legislatore con diverse motivazioni. Tra questi al fine di accrescere e salvaguardare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ultimo anno è stata introdotta la patente nei cantieri edili (obbligatoria a prescindere dall’utilizzo dei bonus) e, meno recentemente, l’obbligo di applicare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) del settore edile.
Quest’ultimo è stato introdotto dal comma 43-bis, art. 1, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), modificato dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione del D.L. n. 21/2022, e riguarda i lavori edili sopra i 70.000 euro. Tali lavori devono essere eseguiti da aziende che applicano i contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale.
Nella sua versione vigente, il citato comma 43-bis dispone:
Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Da ricordare che l’Allegato X, punti 1 e 2, al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro o TUSL) annovera tra i lavori edili che necessitano dell’indicazione del CCNL i seguenti:
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
IL NOTIZIOMETRO