Superbonus e bonus edilizi: l’obbligo del CCNL Edilizia

La fruizione dei bonus edilizi è soggetta ad adempimenti di diversa natura, alcuni dei quali necessari e senza i quali la detrazione fiscale decade

di Gianluca Oreto - 01/10/2024

Cosa dice l’Agenzia delle Entrate

L’argomento CCNL è stato oggetto di numerosi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, tra i quali la Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E all’interno della quale è stato precisato che il nuovo obbligo è in vigore dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

Dal 27 maggio 2022, dunque, il datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all’allegato X al TUSL, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del TUSL stesso.

Sono in possesso dei richiamati requisiti, i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall’INPS:

  • F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);
  • F015;
  • F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).

È onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

Relativamente ai General Contractor (soluzione ampiamente utilizzata nel superbonus) o di contratti stipulati con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, il Fisco ha chiarito devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

L’obbligo riguarda i lavori edili realizzati da imprese che si sono avvalse di lavoratori dipendenti. La norma, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, chiarito che ai sensi del citato comma 43-bis, il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.

L'applicazione del CCNL Edilizia, dunque, è un requisito essenziale per ottenere i benefici fiscali derivanti dai vari bonus edilizi, in particolare il Superbonus. Una riforma che semplifichi il quadro normativo e garantisca maggiore chiarezza in termini di applicazione di contratti e bonus fiscali è ormai urgente per sostenere il settore edilizio.

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