Superbonus e cessione del credito: in arrivo la 34esima modifica
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto Legge che modificherà per la 34esima volta il superbonus e la cessione del credito
Le nuove modifiche in materia di cessione del credito
Entriamo adesso nel dettaglio delle ultime modifiche apportate dal nuovo Decreto Legge che, ricordiamo, dovrà prima approdare in Gazzetta Ufficiale. L’art. 1 reca nuove modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura che erano già state modificate dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38.
In particolare, ecco le modifiche più importanti che riguardano l’art. 2 del Decreto Cessioni.
Il comma 3-bis (che aveva previsto un sistema di eccezioni per continuare ad utilizzare le opzioni alternative fino al 31 dicembre 2024) viene così modificato.
Il comma 3-bis viene modificato in questo modo:
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui
alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del
medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma
9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i
requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin
dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento
delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo
d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione,
salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato
d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto
degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato
articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la
sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore
del medesimo comma 10-bis.
Il comma 3-quater viene abrogato, con la conseguenza che le opzioni alternative non potranno più essere utilizzate neanche nelle zone terremotate.
3-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.
Viene, inoltre, previsto un nuovo sistema di eccezioni. Tali modifiche non si applicheranno alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo decreto legge:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono di superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai condomini (edifici da 2 a 4 u.i. monoproprietario);
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono di superbonus e sono effettuati dai condomini;
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono di superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi dal superbonus;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli di superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
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