Superbonus e cessione del credito: in arrivo la 34esima modifica
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto Legge che modificherà per la 34esima volta il superbonus e la cessione del credito
Le modifiche alla cessione per il bonus 75% barriere architettoniche
Altra importante modifica riguarda l’utilizzo del bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche con opzioni alternative. Ricordiamo che l’art. 2, comma 1-bis del Decreto Cessioni disponeva:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:
a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Le disposizioni di cui al secondo periodo del suddetto comma 1-bis potranno continuare ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legge. Le stesse disposizioni continueranno ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo decreto legge:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
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