Superbonus, cessione del credito e barriere architettoniche: comincia la conversione del D.L. n. 212/2023

Alle Camere il disegno di legge di conversione del D.L. n. 212/2023 che apporta importanti modifiche al superbonus 110%, al bonus barriere architettoniche e alla cessione del credito

di Redazione tecnica - 08/01/2024

Limitazioni alle opzioni alternative

L’articolo 2, comma 1, è finalizzato a limitare le ipotesi di deroga al divieto di utilizzo delle opzioni alternative (sconto e cessione) di cui all’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio, con particolare riguardo alla deroga prevista dall’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni)

La disposizione da ultimo ricordata, a legislazione vigente, prevede che il blocco delle opzioni previsto dall’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 11 del 2023 non operi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali.

In base a tale disposizione, la deroga al blocco delle opzioni opera, a legislazione vigente, sia per le spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia per quelle relative agli interventi agevolati ai sensi delle altre disposizioni elencate nell’articolo 121, comma 2, dello stesso decreto.

La circostanza che per tali interventi la norma vigente faccia riferimento non alla data dell’istanza presentata per l’acquisizione del titolo abilitativo relativo all’intervento di recupero edilizio dello specifico immobile interessato, bensì alla data di approvazione, da parte dei comuni, dei piani di recupero o di riqualificazione urbana, comporta che il blocco delle opzioni, a legislazione vigente, non trovi applicazione per gli immobili compresi in detti piani.

Tale disposizione avrebbe l’obiettivo di limitare l’ambito della deroga in questione, riservandola agli interventi per i quali si può ritenere che si sia effettivamente prodotta in favore dei contribuenti una legittima aspettativa all’utilizzo della deroga stessa, connessa alla richiesta dello specifico titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione dell’edificio del quale si intenda procedere al recupero. Gli interventi per cui non opera il blocco delle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura sono, pertanto, specificamente individuati come quelli – compresi nei predetti strumenti urbanistici approvati – per i quali sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del nuovo decreto-legge.

Il successivo comma 2 prevede che i contribuenti che intendono usufruire dei benefìci relativi agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del Decreto Rilancio, in relazione alle spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, abbiano l’onere di stipulare, entro un anno dalla conclusione di tali lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verifichino nel territorio nazionale. Le modalità di attuazione di tale misura saranno stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy.

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