Superbonus, cessione del credito e barriere architettoniche: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 212/2023
Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 con la trentesima modifica all’impianto normativo che regola il superbonus e la cessione del credito
Barriere architettoniche: cambia tutto
L’art. 3, certamente quello più “sconvolgente”, modifica il bonus 75% previsto all’art. 119-ter del Decreto Rilancio per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare:
- il bonus viene limitato per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (niente più infissi);
- viene abrogato il comma 3 dell’art. 119-ter citato e quindi, a partire da oggi, il bonus non spetterà più per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito;
- viene espressamente previsto il rispetto dei requisiti di cui decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, mediante apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
Viene modificato l’art. 2, comma 1-bis del Decreto Cessioni che consentiva l’utilizzo delle opzioni alternative sulle bonus 75% barriere architettoniche. In particolare, le opzioni potranno essere applicate sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Tale limitazioni non si applicherà alle opzioni relative alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:
- condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Le possibilità per continuare ad utilizzare le opzioni alternative saranno limitate alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Documenti Allegati
Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212IL NOTIZIOMETRO