Superbonus e cessione del credito: nuovo onere per i contribuenti?
Decade l'onere dell'asseverazione video per i tecnici, ma leggendo bene la nota di Deloitte, per i cessionari cambia ben poco
Un nuovo colpo di scena nel copione più volte scritto e modificato dell’asseverazione video finalizzata alla cessione dei crediti derivanti da interventi Superbonus.
E se i tecnici cantano vittoria, dopo le istanze presentate contro Poste Italiane e Deloitte, di fatto la patata bollente passa nelle mani dei cessionari, quindi dei contribuenti. Ma andiamo con ordine.
Cessione crediti Superbonus: l'asseverazione video
Facciamo un passo indietro: ricordiamo che con la Circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E, l'Agenzia delle Entrate ha interpretato i contenuti dell'art. 121, commi 5, 6 e 7 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), prevedendo che l’esclusione della responsabilità solidale dei cessionari solo qualora lo stesso dimostri "diligenza" nella verifica degli acquisti dei bonus edilizi.
Verifica di diligenza che include i controlli su queste possibili anomalie:
- l'assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
- l'incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
- la sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
- l'incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
- le anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
- la mancata effettuazione dei lavori.
Da qui la richiesta da parte della Deloitte e di Poste Italiane dell’asseverazione video quale ulteriore prova dei lavori, che ha destato una rivolta tra i professionisti, con esposti all’Antitrust e al Garante della Privacy con l’obiettivo di ottenere il «ritiro immediato», rispettivamente, della «Attestazione video dell’Asseveratore» e della «Dichiarazione del Responsabile dei Servizi di asseverazione tecnica» da ogni documento e sito relativo all’oggetto.
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