Superbonus, cessione del credito e remissione in bonis: il Dossier ANCE sul nuovo decreto
Pubblicato l'approfondimento sulle novità introdotte dal D.L. n. 39/2024 in materia di bonus edilizi e ulteriori misure fiscali di interesse per il settore
Superbonus: i nuovi adempimenti
Come riportato nel Dossier, all’art. 3 vengono previste ulteriori comunicazioni, oltre a quelle già vigenti, per fruire del Superbonus (sia Sisma che Eco).
In particolare, sono tenuti all’invio delle comunicazioni i soggetti che:
- entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, ed in presenza di lavori in corso al 31 dicembre 2023;
- dal 1° gennaio 2024 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.
La comunicazione dovrà essere trasmessa:
- per il SuperEcobonus, all’ENEA;
- per il SuperSismabonus, al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio).
In entrambi i casi, la comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
- dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;
- ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
- percentuale della detrazione spettante riferita alle spese di cui ai punti precedenti.
Le modalità e i termini di trasmissione dovranno essere stabilite con DPCM da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge.
Queste le sanzioni previste in caso di omessa comunicazione:
- per i lavori già autorizzati alla data del 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), una sanzione pari a 10mila euro.
- per i nuovi interventi, autorizzati a decorrere dal 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS, o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), si decade dal Superbonus. In questo caso non è, inoltre, consentito l’invio tardivo delle comunicazioni mediante la “remissione in bonis”.
ANCE segnala che i nuovi adempimenti comunicativi non interessano i bonus “ordinari” (né Ecobonus né Sismabonus).
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