Superbonus, cessione del credito e remissione in bonis: il Dossier ANCE sul nuovo decreto
Pubblicato l'approfondimento sulle novità introdotte dal D.L. n. 39/2024 in materia di bonus edilizi e ulteriori misure fiscali di interesse per il settore
Debiti fiscali oltre 100mila euro: esclusione dalla compensazione
Sempre l’art. 4, al comma 2 interviene sulla disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2024 volta ad escludere la compensazione per i soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ivi compresi i carichi affidati agli agenti della riscossione e gli atti di recupero per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, oppure non siano in essere provvedimenti di sospensione (cfr. il nuovo art.37, co.49-quinquies del D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006).
Questo divieto viene meno a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.
La nuova disposizione entra in vigore dal 1° luglio 2024 e viene integrata prevedendo che, in ogni caso, il divieto di compensazione non opera:
- per i crediti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art.17, co.2, lett. e, f, g, del D.Lgs. 241/1997);
- per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Inoltre, si conferma nell’ambito del divieto di compensazione in presenza di debiti fiscali superiori a 100.00 euro, il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
Vengono poi, introdotte prime disposizioni per coordinare questa nuova regola con la norma, in vigore dal 1° gennaio 2011, che blocca la compensazione fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro, relativi ad imposte erariali, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (cfr. art.31 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010). In particolare essa opera qualora non sia applicabile il divieto di compensazione per i debiti superiori a 100mila euro. Quindi il blocco alla compensazione previsto all’art.31 si applicherebbe fino a concorrenza dei debiti fiscali superiori a 1.500 euro ed entro i 100.000 euro).
Tuttavia, anche a seguito delle novità introdotte, restano le incertezze applicative derivanti dall’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate che ha precisato che, in presenza di ruoli o accertamenti superiori a 1.500 euro, è vietata la compensazione dell’intero credito (e non solo dell’ammontare corrispondente al debito accertato. In sostanza, il divieto di compensazione comporta,per il Fisco, un «obbligo di preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e non una “riserva indisponibile” del credito pari all’ammontare di tali debiti», mentre dal dettato normativo sembra operare, invece, l’obbligo di un mero accantonamento.
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