Superbonus e cessione del credito: tutte le novità nel dossier del Senato
Dopo la Camera, anche il Senato vota la fiducia al Governo per l'approvazione del disegno di legge di conversione con modificazioni del Decreto-Legge n. 11/2023 in materia di cessione dei crediti
Compensazione orizzontale
Il nuovo art. 2-quater, introdotto dalla Camera, fornisce un’interpretazione autentica sull’applicabilità dell’istituto cosiddetto della “compensazione orizzontale” ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, ivi compresi i crediti derivanti dall’applicazione dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Si tratta dei crediti derivanti dagli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da
1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e
di cui al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui
all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n.
160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi
5 e 6 dell'articolo 119 del citato decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e
di cui al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di
cui all'articolo 119-ter del citato decreto).
Il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che la disposizione in materia di compensazione dei crediti fiscali non determina effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
Secondo il Senato, pur prendendo atto delle affermazioni del Governo, osserva che la norma di interpretazione autentica sembra suscettibile di ampliare i casi di compensazione dei crediti d’imposta, compresi quelli per bonus edilizi, nei confronti di enti impositori diversi. Ciò premesso, andrebbe chiarito se detta compensabilità si applichi ai crediti d’imposta riferibili ai bonus edilizi o a qualsiasi tipologia di credito d’imposta. Infatti, in tale ultimo caso, la norma sembrerebbe in grado di determinare minori entrate, con riferimento ai crediti d’imposta diversi dai bonus edilizi.
Inoltre, viene segnalato che la predetta interpretazione autentica circa la compensabilità dei crediti d’imposta riferibili ai bonus edilizi potrebbe incidere sulla classificazione degli stessi come “pagabili”, con riflessi in termini di indebitamento netto sull’esercizio in cui si manifestano e non in un arco temporale costituito da più esercizi finanziari in base al momento in cui il credito d’imposta viene effettivamente fruito, per effetto della riduzione delle entrate tributarie dell’anno.
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