Superbonus e cessione del credito: tutte le novità nel dossier del Senato
Dopo la Camera, anche il Senato vota la fiducia al Governo per l'approvazione del disegno di legge di conversione con modificazioni del Decreto-Legge n. 11/2023 in materia di cessione dei crediti
Stop alla cessione del credito: le modifiche al sistema di eccezioni
La norma contenuta nell'art. 2 del D.L. n. 11/2023, modificata dalla Camera dei deputati, stabilisce dai commi da 1 a 3 il divieto, a decorrere dal 17 febbraio 2023, di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.
Tale divieto non si applica alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter Decreto Rilancio.
Esclusi dal divieto di cessione le spese sostenute per interventi di superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS);
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS);
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
Il divieto di cessione non si applica neanche agli interventi diversi dal superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
Il divieto di cessione non si applica per i seguenti soggetti beneficiari (già costituiti entro il 17 febbraio 2023):
- gli istituti autonomi case popolari (IACP) - art. 119, comma 9, lettera c) del Decreto Rilancio;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa - art. 119, comma 9, lettera d) del Decreto Rilancio;
- enti del terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) - art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio.
Relativamente agli enti del terzo settore viene specificato che tutti i requisiti necessari ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 10-bis, articolo 119 del Decreto Rilancio devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.
Sempre per gli enti del terzo settore, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione, previsto dalla lettera a) del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.
Il divieto di cessione non si applica neanche agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.
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