Superbonus, CILAS e varianti: contenziosi all’orizzonte
Il TAR Marche entra nel merito della CILAS e della CILAS in variante per gli interventi di Superbonus e ammette la produzione di numerosi contenziosi
La decisione del TAR
Il TAR Marche, dopo un’attenta ricostruzione normativa, si chiede: quale è in concreto il vulnus che la presente iniziativa edificatoria viene ad arrecare tanto alla disciplina urbanistica comunale quanto alla disciplina speciale del c.d. superbonus?
Il TAR rileva che la conformità urbanistico-edilizia può:
- sussistere ex ante (e questo quando le opere eseguite sono del tutto conformi al titolo abilitante);
- essere conseguita in corso d’opera (e questo accade quando venga presentata un’istanza di variante);
- essere accertata ex post ai sensi dell’art. 36 del T.U. n. 380/2001, non esistendo al riguardo preclusioni legali.
Proprio per questo motivo il TAR afferma che “se l’obiettivo del c.d. superbonus era quello di accrescere il rendimento energetico ed eventualmente anche sismico del patrimonio edilizio nazionale, non si vedono ragioni valide per escludere dal beneficio fiscale interventi che, sia pure tramite varianti o sanatorie, abbiano comunque conseguito il risultato entro i termini di legge (ferme restando le sanzioni edilizie non reali che il Comune ha dovuto eventualmente applicare nei riguardi del soggetto che ha realizzato l’intervento)”.
Per quanto attiene in particolare alla CILAS in variante:
- l’art. 119, comma 13-ter, della L. n. 77/2020 non esclude espressamente la possibilità di presentare una variante al progetto iniziale, fatta salva la necessità, ai fini della conservazione del beneficio fiscali, di ultimare i lavori entro i termini previsti. La norma in commento, infatti, si limita a prevedere la perdita del beneficio di cui all’art. 49 del Testo Unico Edilizia in caso di mancata presentazione della CILAS o di lavori eseguiti in difformità della CILAS;
- la disciplina generale di cui al Testo Unico Edilizia consente pacificamente la presentazione di varianti in corso d’opera al titolo edilizio originario.
Con specifico riguardo al caso di specie, rilevano le circostanze asseverate, con piena assunzione di responsabilità, dal progettista in merito alle ragioni di urgenza che hanno impedito di presentare la variante prima della demolizione delle parti ammalorate dei muri di prospetto. Su tali circostanze il Comune avrebbe dovuto svolgere un’adeguata istruttoria e non limitarsi ad evidenziare che le demolizioni parziali erano state già eseguite, perché questa circostanza non è stata negata né dai ricorrenti né dal progettista.
Dal punto di vista tecnico, la difesa comunale pone la seguente domanda: “se il rischio di crollo è stato determinato dall’allagamento conseguente al fortunale del mese di agosto 2023 e dall’imbibimento della muratura (del piano terra, ovviamente, perché il livello dell’acqua era di soli venti centimetri), per quale ragione la demolizione ha riguardato solo i piani primo, secondo e sottotetto e perché è stata utilizzata come basamento proprio la muratura pericolante ed imbibita di acqua del piano terra?”.
Il TAR, quindi, rileva la relazione del progettista allegata alla CILAS in variante e in cui si spiega che, pur essendosi le pareti perimetrali imbibite d’acqua a seguito dei fortunali estivi, l’interessamento del piano terra è stato solo marginale, il che vuol dire che, una volta asciugatisi i muri, non era necessario demolire anche le pareti del piano terra, il quale è rimasto peraltro sempre abitato.
In conclusione il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Andrebbe chiarito, a questo punto, cosa è accaduto non solo all’intervento in questione ma anche all’accesso al superbonus che, com’è noto, ha previsto delle tempistiche precise che per l’aliquota al 110% sono scadute il 31 dicembre 2023.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Marche 11 luglio 2024, n. 642IL NOTIZIOMETRO