Superbonus condomini 2025: niente detrazione per le CILAS oltre il 15 ottobre 2024
La Legge di Bilancio 2025 contiene alcune importanti modifiche all’art. 119 del Decreto Rilancio che limitano ulteriormente l’utilizzo del Superbonus
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2025
Entrando nel dettaglio
L’art. 1, comma 56, del ddl di Bilancio, infatti, inserisce all’art. 119 del Decreto Rilancio un nuovo comma 8-bis.2 che dispone:
La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis,
primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta
esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15
ottobre 2024, risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli
effettuati dai condomìni;
b) adottata la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha
approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del
comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomìni;
c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo,
se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione
degli edifici.
Per comprendere la portata di questa nuova modifica è necessario fare un passo indietro e, precisamente, ricordare cosa prevede il citato primo periodo, comma 8-bis, art. 119, che nella versione vigente dispone:
Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.
Sostanzialmente, tale disposizione ha previsto un decalage per l’aliquota del superbonus che nel 2025 potrà essere utilizzato al 65% delle spese sostenute e unicamente per gli interventi effettuati:
- dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a));
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (comma 9, lettera d-bis)).
Per quanto concerne i condomini, dunque, tale comma ha disposto la possibilità di utilizzare il superbonus con aliquota:
- al 70% nel 2024;
- al 65% nel 2025.
Nonostante Enea abbia già decretato la fine del superbonus (è sufficiente visionare gli ultimi report presenti nel nostro speciale Superbonus, sezione “Dati Enea utilizzo Superbonus”), i condomini che negli ultimi mesi del 2024 hanno valutato la possibilità di utilizzare questa detrazione, avrebbero avuto la possibilità di presentare la CILAS e iniziare i lavori.
Documenti Allegati
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