Superbonus e condomini: occhio alle plusvalenze
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione della tassazione delle plusvalenze generate dalla cessione di immobili oggetto di interventi Superbonus
Superbonus in condominio e plusvalenze: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Il tema ha ricevuto l’intervento chiarificatore da parte:
- del Notariato con lo studio n. 15-2024/T dell’1 febbraio 2024 dal titolo “Le nuove fattispecie di plusvalenze immobiliari a seguito di interventi che abbiano goduto del beneficio del Superbonus”;
- dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 13 giugno 2024, n. 13/E che ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.
È soprattutto la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2024 a lasciare più di un dubbio relativamente alla parte in cui entrando nel dettaglio delle modifiche apportate all’art. 67 del TUIR scrive:
Si ritiene, inoltre, che non rilevi la tipologia d’interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all’immobile oggetto di cessione; in altri termini, non occorre, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo di cui alla lettera b-bis) sopra citata, che sulla singola unità immobiliare siano stati effettuati anche interventi trainati, ma è sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso.
Secondo il Fisco “la plusvalenza disciplinata dall’articolo 67, comma 1, lettera bbis), del TUIR riguarda la prima cessione d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest’ultima e dalla tipologia d’intervento effettuato”.
Ciò significa che all’interno di un condominio che ha effettuato un intervento trainante di efficientamento energetico (ad esempio un isolamento termico a cappotto e/rifacimento dell’impianto termico) e di riduzione del rischio sismico, i “benefici” di questi interventi avranno un impatto diretto sulle plusvalenze generate sull’immobile in caso di cessione a titolo oneroso.
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