Superbonus e condomini: occhio alle plusvalenze

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione della tassazione delle plusvalenze generate dalla cessione di immobili oggetto di interventi Superbonus

di Redazione tecnica - 18/06/2024

Superbonus in condominio e plusvalenze: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Il tema ha ricevuto l’intervento chiarificatore da parte:

È soprattutto la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2024 a lasciare più di un dubbio relativamente alla parte in cui entrando nel dettaglio delle modifiche apportate all’art. 67 del TUIR scrive:

Si ritiene, inoltre, che non rilevi la tipologia d’interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all’immobile oggetto di cessione; in altri termini, non occorre, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo di cui alla lettera b-bis) sopra citata, che sulla singola unità immobiliare siano stati effettuati anche interventi trainati, ma è sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso.

Secondo il Fisco “la plusvalenza disciplinata dall’articolo 67, comma 1, lettera bbis), del TUIR riguarda la prima cessione d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest’ultima e dalla tipologia d’intervento effettuato”.

Ciò significa che all’interno di un condominio che ha effettuato un intervento trainante di efficientamento energetico (ad esempio un isolamento termico a cappotto e/rifacimento dell’impianto termico) e di riduzione del rischio sismico, i “benefici” di questi interventi avranno un impatto diretto sulle plusvalenze generate sull’immobile in caso di cessione a titolo oneroso.

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