Superbonus e congruità dei prezzi: il Fisco sull’utilizzo dei prezzari
La prima risposta del 2024 l’Agenzia delle Entrate la dedica alla verifica di congruità delle spese sostenute necessaria per accedere al superbonus
Il prezzario da utilizzare per la verifica di congruità
In definitiva, rispondendo al quesito, secondo il Fisco la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell'allegato A del decreto ministeriale 6 agosto 2020, deve essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data.
Nelle circolari 8 agosto 2020, n. 24/E e 22 dicembre 2020, n. 30/E, era già stato chiarito che per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento.
In caso di sconto “integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Ne consegue che, nel caso di specie, il tecnico abilitato incaricato dall'Istante di attestare la congruità delle spese relative all'intervento “trainato”, di sostituzione delle persiane e degli infissi, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa nel senso sopra precisato.
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