Superbonus e controllo delle variazioni catastali: ecco come fare

Non tutti rischiano di essere sanzionati, poiché in certi casi la variazione catastale non serve. Comprendere quando, però, non è un’operazione semplice, soprattutto in ambito condominiale

di Cristian Angeli - 10/01/2025

Casi dubbi e aumento di valore

In molti altri casi, però, la situazione non è così ovvia. Si pensi, ad esempio, a un intervento agevolato con Superbonus che non ha previsto opere edilizie (non ricadendo dunque nei casi di cui sopra), ma ha avuto ad oggetto solo gli impianti, il fotovoltaico o gli infissi. In simili circostanze, quando cioè le opere realizzate non impongono palesemente un aggiornamento catastale per modifica della consistenza dell’immobile, non vi sono regole ufficiali che permettono di stabilire se inoltrare il Docfa sia o meno obbligatorio. Tutto dipende, secondo la prassi, da quanto gli interventi realizzati abbiano portato a un “miglioramento qualitativo” dell’immobile, comportandone cioè un aumento di valore.

Come calcolare detto aumento di valore, però, non è affatto pacifico.

L’interpretazione più diffusa ritiene che si debba fare riferimento alla rendita catastale, ma si tratta comunque di una istruzione operativa che potrebbe non valere come regola assoluta.

In sostanza, il metodo di calcolo che circola maggiormente prevede che la variazione catastale sia obbligatoria nel caso in cui l’1% dell’importo dei lavori (n.b. attualizzato al 1988), supera del 15% la rendita catastale.

Immaginiamo, ad esempio, il caso di un immobile con rendita catastale pari a 800 euro e un importo dei lavori (agevolati con Superbonus) pari a 100.000 euro, che si riduce a 48.000 una volta attualizzato. Dato che il 15% della rendita è pari a 120 euro, e che l’1% dei lavori è pari a 480 euro, nel caso ipotizzato sarebbe stato obbligatorio effettuare la variazione catastale e, ove non effettuata, si rischia di essere sanzionati.

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