Superbonus e donazione: si paga la plusvalenza in caso di vendita?

L’esperto risponde sulla necessità di pagare la plusvalenza nel caso di vendita di un immobile ricevuto in donazione che ha fruito del superbonus

di Luciano Ficarelli - 22/11/2024

Superbonus 110, 90, 70 e 65%: cosa cambia

Il legislatore, però, nella modifica all’art. 68 del TUIR, in cui si individua il metodo di calcolo della plusvalenza, ha limitato i “danni” per coloro che hanno fruito di aliquote diverse dal 110 per cento, come ad esempio il 90% applicato nel 2023, il 70% per l’anno in corso e il 65% per il prossimo anno. Infatti, per questi soggetti si applica solo l’articolo 67 del TUIR seguendo il metodo tradizionale: prezzo di vendita meno i costi sostenuti (prezzo d’acquisto o di costruzione eventualmente incrementato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, spese di manutenzione straordinaria compresa quella realizzata con il superbonus, spese notarili).

Vale la stessa regola per coloro che hanno fruito dell’aliquota del 110% ma hanno portato in detrazione le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.

Invece, per coloro che hanno fruito dell’aliquota del 110% per gli interventi edilizi ed hanno esercitato le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (cessione del credito o sconto in fattura) la strada si fa più impervia. Infatti, nel caso in cui i lavori si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi; nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese.

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