Il superbonus in edilizia: i problemi della CILA straordinaria
L’art. 119, comma 13-ter, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha istituito la CILA Superbonus (CILAS) che porta in dote molte problematiche irrisolte
Tra le copiose modifiche arrivate alla disciplina che regola il superbonus, una delle più rilevanti è arrivata con la pubblicazione ed entrata in vigore del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 che ha previsto nel nostro ordinamento (fiscale o edilizio ancora non si sa) una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata (la CILA Superbonus anche conosciuta come CILAS).
La CILA per il Superbonus
In particolare, il Decreto Semplificazioni-bis, pensando di risolvere il problema degli edifici plurifamiliari affetti da difformità o abusi edilizi, ha sostituito il comma 13-ter, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) stabilendo che:
- tutti gli interventi che accedono al superbonus e che non prevedono l’integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio vanno considerati come “manutenzione straordinaria” (art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001);
- questi interventi sono realizzabili mediante una particolare CILA all’interno della quale non va attestato lo stato legittimo ma solo gli estremi del titolo abilitativo che ha legittimato la costruzione;
- non si applicano le cause di decadenza degli incentivi stabilite all’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);
- il superbonus decade solo in caso di:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione del titolo che ha legittimato la costruzione;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni del rispetto dei requisiti minimi.
È stato, inoltre, previsto che (per evitare il fraintendimento di un possibile condono edilizio mascherato) “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”.
A partire dall’1 giugno 2021, dunque, i tecnici hanno dovuto presentare questa particolare CILA e, dal 5 agosto 2021, attenersi al modello pubblicato sul sito del Ministero della Funzione Pubblica e poi allegato all’Accordo Stato-Regioni 4 agosto 2021, n. 88/CU (Gazzetta Ufficiale 23/08/2019, n. 201).
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