Il superbonus in edilizia: i problemi della CILA straordinaria
L’art. 119, comma 13-ter, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha istituito la CILA Superbonus (CILAS) che porta in dote molte problematiche irrisolte
Le problematiche irrisolte della CILAS
Benché la giurisprudenza sia riuscita a risolvere alcuni dubbi operativi, restano alcune problematiche connesse alla realizzazione di un intervento che prevede:
- scadenze temporali;
- limiti di spesa;
- rispetto dei requisiti minimi.
Chi ha avuto a che fare con un intervento di superbonus, sa bene che lo stesso spesso si compone di parti che accedono alle detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio e parti che accedono ad altri incentivi o a nessuno. Resta inteso che all’interno di uno stesso intervento esistono dei limiti di spesa con la conseguenza che parte dell’intervento può essere coperto dal superbonus e parte no.
Può capitare (come accaduto per le unifamiliari) che un intervento avviato con il superbonus non riesca ad essere completato all’interno dell’orizzonte temporale di vigenza dell’agevolazione e che, in applicazione del principio di cassa valido per tutti i bonus edilizi, possa avere delle spese che fuoriescano dalla detrazione.
Per ultimo, il rispetto dei requisiti minimi viene effettuato a fine intervento e potrebbe capitare che, per un motivo o per un altro (errori progettuali, esecutivi,…) l’intervento non consenta di rispondere a quanto richiesto dalla normativa (il famoso doppio salto di prestazione energetica).
A questo punto, è lecito chiedersi cosa accade se alla CILAS sia necessario affiancare il titolo ordinario previsto dal d.P.R. n. 380/2001. La CILAS, cioè, legittima l’intervento complessivo anche nel caso ci siano spese che fuoriescano dall’ambito di applicazione del superbonus?
Una domanda lecita soprattutto alla luce della recente disposizione prevista dall’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 212/2023 (Decreto Superbonus) che consente la chiusura del cantiere di superbonus ad uno dei primi due SAL senza perdita del beneficio fiscale anche in assenza di doppio salto energetico. Considerato che per chiudere il cantiere sarà necessario sostenere degli interventi conclusivi che fuoriescono dal superbonus, serve presentare il corso d’opera il relativo titolo edilizio ordinario?
Domande e problemi che il Legislatore potrebbe risolvere all’interno del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 212/2023. Ma sarebbe necessario prima chiedersi se il Legislatore sia a conoscenza di questo pasticcio.
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