Superbonus, il Fisco nega il rimborso del credito non utilizzato

L’Agenzia delle Entrate risponde con un diniego alla richiesta di rimborso di parte del credito da superbonus non utilizzato o ceduto dal contribuente

di Redazione tecnica - 19/06/2024

La richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate

Nel corso del webinar Il contenzioso nel superbonus e nei bonus edilizi, durante il question time finale, abbiamo posto una domanda relativamente alla nuova classificazione dei crediti edilizi come “pagabili”. In particolare, abbiamo chiesto se alla luce di questa classificazione è possibile richiedere il rimborso delle somme non utilizzate in compensazione.

La risposta alla domanda ha già portato alle prime richieste di rimborso all’Agenzia delle Entrate che, come ci aspettavamo, non hanno portato alcun risultato ma che potranno avere un seguito nel corso di un eventuale contenzioso dinanzi la Commissione tributaria.

A seguito di un’istanza presentata il 15 maggio 2024 viene richiesto alla Direzione provinciale III di Roma il rimborso del credito fiscale generato per lavori di efficientamento energetico che hanno avuto accesso al superbonus 110%.

Nell’istanza veniva specificato che parte dei crediti erano stati ceduti a Poste Italiane mentre per la restante parte veniva chiesto il rimborso.

Il Fisco ha risposto ricordando che la norma di riferimento prevedeva la possibilità per questi crediti di optare per la fruizione diretta in detrazione in dichiarazione dei redditi o, in alternativa, per lo sconto in fattura da parte dei fornitori di beni e servizi o per la cessione del credito.

Non è presente nel documento arrivato alla nostra redazione, ma ricordiamo che il secondo periodo, comma 3, art. 121 del Decreto Rilancio dispone “La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”. Sulla base di questa esplicita previsione normativa, l’Agenzia delle Entrate risponde che non era e non è tuttora previsto alcun rimborso della quota eccedente l’eventuale utilizzo successivo allo sconto, alla compensazione o alla cessione.

Secondo il Fisco, infine, eventuali variazioni di classificazione di tali crediti d’imposta a livello europeo non possono essere tenute in considerazione.

Una risposta “formalmente corretta” alla luce del citato secondo periodo, comma 3, art. 121 del Decreto Rilancio ma che evidentemente dimentica che la classificazione del superbonus non è solo mutata a livello europeo ma anche nazionale alla luce della riclassificazione operata retroattivamente da ISTAT a marzo 2023.

Sarà interessante comprendere l’evoluzione di questa risposta ed in che modo il contribuente e il suo avvocato decideranno di muoversi in sede di contenzioso tributario o dinanzi la Corte UE.

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