Superbonus e General Contractor: l’architetto ha diritto al compenso anche senza incarico formale
Secondo una recente sentenza la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico può essere data con ogni mezzo, anche tramite presunzioni
Il punto di vista dell’architetto
L'architetto ha invece difeso la propria posizione sostenendo di essere stato incaricato di redigere il progetto esecutivo in seguito a una riunione condominiale tenutasi nel 2021, durante la quale aveva illustrato i dettagli delle opere di ristrutturazione.
Inoltre, l’architetto ha dichiarato di aver adempiuto correttamente all’incarico, redigendo gli elaborati grafici comprensivi di piante, prospetti e sezioni, e del computo metrico estimativo delle opere, oltre alla relazione energetica (ex Legge 10/91). Per rafforzare la sua tesi ha evidenziato che, sebbene successivamente (nel 2022) fosse venuto a conoscenza del coinvolgimento del GC, egli aveva firmato un incarico con lo stesso solo per la redazione dello studio di fattibilità per l’accesso al Superbonus 110%.
Pertanto, l'architetto ha distinto i due rapporti professionali: uno con il condominio per la redazione del progetto esecutivo e uno con il GC per il successivo studio di fattibilità.
Documenti Allegati
Sentenza Tribunale di Reggio Emilia 17 marzo 2025, n. 260IL NOTIZIOMETRO