Superbonus: il geometra non risponde della pratica bancaria
Il Tribunale di Treviso ha chiarito che la responsabilità del tecnico si limita agli incarichi assegnati dal contratto, escludendo ogni colpa per la gestione delle pratiche bancarie relative al Superbonus.
La materia delle agevolazioni fiscali, e in particolare del Superbonus e dei meccanismi di cessione del credito, ha rappresentato uno dei principali grattacapi professionali degli ultimi anni. Questo è dovuto, in gran parte, al caos normativo che ha caratterizzato il settore, che ha reso necessario uno studio continuo e un costante aggiornamento. Ma anche ora che il Superbonus sta per uscire definitivamente dall’ordinamento, la necessità di aggiornamento professionale resta comunque prioritaria. Non tanto per l’evolversi delle normative, che ormai si sono stabilizzate, ma per l'avvio del percorso giurisprudenziale, che si preannuncia altrettanto dinamico e complesso.
L'analisi delle sentenze più recenti in materia offre infatti spunti di riflessione estremamente utili, colmando alcune lacune che la normativa non ha mai affrontato, come quelle legate ai rapporti tra committente e tecnici. Questi sono, senza dubbio, tra i più complessi ed articolati e meritano particolare attenzione.
Il caos organizzativo: primaria fonte dei problemi
Uno degli aspetti che ha maggiormente sollevato discussioni e generato equivoci nell’ambito dell’edilizia agevolata con il Superbonus è stato quello organizzativo.
La fretta, infatti, ha spesso portato all’avvio di cantieri milionari che, dal punto di vista organizzativo-fiscale, sono stati abbandonati a se stessi o, peggio, sono rimasti nelle mani di committenti che si sono improvvisati manager di se stessi. La gestione dei rapporti con le banche e con i loro advisor per la cessione dei crediti fiscali è stata un’altra area molto critica. In alcuni casi i relativi adempimenti sono stati affidati a tecnici “tuttofare”, che si sono presi carico di questi compiti senza avere né le competenze adeguate né un impegno contrattuale che li vincolasse in modo chiaro.
Ma chi è responsabile in questi casi? Se qualcosa va storto e quindi se il cantiere si ferma perché viene meno la possibilità di effettuare lo sconto in fattura o la cessione del credito nell’ambito di un rapporto bancario avviato da un cliente, può quest’ultimo rivalersi sul tecnico che si è fatto carico della procedura?
Il Tribunale di Treviso (sentenza n. 425 del 24 marzo 2025) ha detto di no, almeno se il contratto non lo prevede espressamente.
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