Superbonus: il geometra non risponde della pratica bancaria
Il Tribunale di Treviso ha chiarito che la responsabilità del tecnico si limita agli incarichi assegnati dal contratto, escludendo ogni colpa per la gestione delle pratiche bancarie relative al Superbonus.
I fatti di causa
Nel gennaio 2021, una signora si era rivolta ad uno studio tecnico per valutare un intervento di ristrutturazione della propria abitazione, con la possibilità di usufruire del Superbonus 110%. Nell'atto di conferimento, firmato il 15 marzo 2021, era stata fissata la data del 30 giugno 2021 come termine per il completamento dell'incarico e dei lavori di ristrutturazione.
Tuttavia, tra il 2021 e il 2022, le tempistiche si sono protratte a causa di una serie di indecisioni progettuali, che secondo la cliente erano imputabili al geometra, mentre quest'ultimo riteneva che le problematiche fossero dovute alla cliente.
Solo a maggio 2022 si è dunque pervenuti alla firma dei contratti con le imprese, che sono stati poi consegnati al geometra, che ha così provveduto a depositare la CILAS in Comune e a caricare la documentazione sul portale dell’advisor bancario.
I rapporti però si sono ben presto incrinati, il tecnico ha fatto un decreto ingiuntivo per vedere riconosciuto il pagamento del suo onorario e, nel corso della causa di opposizione, la signora gli ha chiesto il risarcimento dei danni, sostenendo di non poter più procedere ai lavori di ristrutturazione come inizialmente previsto, avendo perso la possibilità di usufruire del Superbonus 110%. In particolare, la cliente ha affermato che il geometra “entro il 30 giugno 2021 avrebbe dovuto presentare la documentazione necessaria ad ottenere il Superbonus 110%”. A causa dei ritardi nelle prestazioni, infatti, le banche alle quali si era rivolta per la cessione avevano nel frattempo chiuso le linee di credito.
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