Superbonus: il geometra non risponde della pratica bancaria
Il Tribunale di Treviso ha chiarito che la responsabilità del tecnico si limita agli incarichi assegnati dal contratto, escludendo ogni colpa per la gestione delle pratiche bancarie relative al Superbonus.
Come ha ragionato il Giudice
Il Giudice del Tribunale di Treviso ha esaminato la situazione a partire dal contratto intercorso tra le parti, rilevando che il tecnico si era impegnato a presentare la pratica edilizia per il Superbonus, insieme agli adempimenti necessari di natura tecnica e asseverativa. Il Giudice ha osservato quindi che “quelle elencate sono le uniche prestazioni professionali per le quali la signora ha dato incarico al geometra; l’attrice non ha provato che ulteriori incarichi fossero stati dati al geometra.”
La sentenza
La cliente aveva cercato di attribuire al geometra la responsabilità per la perdita della possibilità di cedere il credito d’imposta, a causa dei ritardi accumulati che avevano portato alla chiusura delle linee di credito da parte delle banche. Tuttavia, il Giudice, per esprimere il proprio verdetto, si è basato rigorosamente sul contratto di incarico professionale, osservando che “l’incarico conferito al tecnico era relativo solo a prestazioni professionali connesse ad interventi agevolati da Superbonus 110%, e non condizionato ad eventuali procedure di cessione del credito d’imposta poi attivate dalla signora.”
Il Giudice ha quindi sottolineato che “l’attrice ha confuso le due pratiche e identificato la pratica edilizia Superbonus 110%, affidata al geometra, con l’altra, diversa e solo eventuale pratica di cessione del credito d’imposta a soggetti terzi”.
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