Superbonus in 10 anni, al Senato tanto rumore per nulla

Oggi il voto del Senato sul testo del disegno di legge di conversione del D.L. n. 39/2024 che metterà fine alle opzioni alternative e spalmerà il superbonus (ma non solo) in 10 anni

di Gianluca Oreto - 15/05/2024

Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia

L’art. 4-bis introdotto dal Governo con il suo maxiemendamento è certamente quello più contestato da tutti. Tra i contenuti principali ricordiamo il divieto per banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione di utilizzare la compensazione dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni alternative con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero:

  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Tale divieto (e le relative sanzioni in caso di violazione) si applicherà alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.

Confermato l’obbligo di ripartizione in 10 anni per i crediti diretti relativi agli interventi di superbonus, bonus barriere architettoniche 75% e sismabonus (nelle sue diverse formule), a partire dall'anno di imposta in corso (2024). Si tratta, dunque, di una norma chiaramente retroattiva perché colpirà i cantieri già avviati e le spese già sostenute nel corso del 2024.

Proprio per il cambio di ripartizione in caso di detrazione diretta, viene prevista una deroga espressa all’art. 121, comma 3, del Decreto Rilancio (per cui la ripartizione post sconto e cessione seguiva quella della detrazione diretta). Nel dettaglio, i crediti indiretti (appunto post sconto o cessione) sono ripartiti:

  • in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di superbonus;
  • in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi che accedono al bonus barriere architettoniche e al sismabonus.

Nuova modifica all’art. 121 del Decreto Rilancio con l’interimento del comma 3-ter che dispone:

  1. per le banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti;
  2. la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso;
  3. le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite;
  4. le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024;
  5. per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente al 31 dicembre 2024, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione.

Importantissima modifica: a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, non è in ogni caso consentito l'esercizio della cessione del credito, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi che accedono ad uno qualsiasi dei bonus edilizi.

© Riproduzione riservata